Mettere giù la tenda in Italia non è semplice. Non solo per l’alto livello di cementificazione di cui soffre il nostro paese, ma anche per la complessità tipica italiana delle normative che regolano questa parte importante del bikepacking. Dove si può mettere la tenda in Italia quindi?
Campeggio libero
Mettiamoci gli occhiali da giuristi, perché capirci qualcosa non è per niente semplice.
In Italia, la legge sul “campeggio libero” si riferisce alla pratica di piantare una tenda e pernottare in un’area non designata come campeggio ufficiale o area attrezzata. A differenza del bivacco, il campeggio libero implica un’accampamento più strutturato, che può durare per più notti nello stesso posto.
La legislazione italiana non prevede una normativa nazionale univoca sul campeggio libero, e le regole variano a livello regionale. In generale, il campeggio libero è vietato in molte regioni italiane, e si consiglia di utilizzare campeggi e aree attrezzate per pernottare.
Tuttavia, alcune regioni consentono il campeggio libero in specifiche aree o circostanze, a condizione di rispettare determinate restrizioni e preservare l’ambiente circostante.
Bivacco
Non esiste una definizione univoca di “bivacco” nella legislazione nazionale. Tuttavia, il termine bivacco viene generalmente inteso come una forma temporanea e minimale di pernottamento all’aperto, spesso utilizzata da escursionisti e alpinisti.
Il bivacco consiste nel dormire in un sacco a pelo o in una tenda di emergenza senza strutture aggiuntive e viene smantellato al mattino successivo.
In genere, il bivacco è tollerato in situazioni di necessità o emergenza e si limita a una singola notte.
Poiché le normative sul campeggio e bivacco variano a livello regionale, è importante informarsi sulle specifiche leggi regionali prima di intraprendere un’attività di bikepacking o escursionismo.
Che differenza c'è?
La risposta più giusta è: non si sa.
Essendo regolate da norme regionali, ci sono molte varianti in giro per l’Italia. Possiamo fare una deduzione, però.
Il campeggio libero ha la “struttura” come indicatore principale, oltre allo stare più giorni nello stesso posto – cosa che a chi viaggia in bici praticamente non capita mai.
Il bivacco è pensato per territori montani e ha in sé la caratteristica dell‘emergenza e di avere di una durata breve.
Cos’è un’emergenza e cosa no? O meglio, come si fa a dimostrare che ci siamo fermati a dormire non per un’emergenza?
In questo caso solo il contesto e chi abbiamo di fronte potrà determinare questo aspetto.
Il consiglio generale è quindi di controllare bene le leggi regionali dove andrai e di fermarsi appena dopo il tramonto e andarsene alle prime luci dell’alba, evitando ovviamente di piantare la tenda su proprietà privata.
Ecco alcune leggi da cui puoi trarre spunto:
Valle d’Aosta: Legge Regionale n. 11 del 30/05/1994 – Norme per la disciplina del campeggio e dell’accampamento. (https://www.regione.vda.it/consiglio/leggi/regionali/1994/94_11_i.asp)
Piemonte: Legge Regionale n. 32 del 19/09/1978 – Norme per la disciplina delle aree attrezzate per il campeggio. (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/cartografia-sig/territorio/pianificazione/legislazione-0)
Lombardia: Legge Regionale n. 10 del 12/06/2007 – Norme per l’attività di campeggio e di accampamento nel territorio regionale. (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-06-12;10)
Trentino-Alto Adige: Per la Provincia Autonoma di Trento, si può fare riferimento al Regolamento Provinciale n. 1 del 19/02/2008 – Regolamento provinciale per l’attività di campeggio. (https://www.regione.taa.it/binary/pat_internet/Regolamenti/Reg_campeggio.1201697846.pdf)
Per la Provincia Autonoma di Bolzano, si può fare riferimento al Regolamento Provinciale n. 2 del 18/02/2008 – Regolamento provinciale per l’attività di campeggio e accampamento. (https://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/dpr_2008_2/de_dpr_2008_2.aspx)
Tieni presente che le fonti normative menzionate coprono regole più ampie sul campeggio e l’accampamento, incluse le aree attrezzate per il campeggio, e non si limitano solo al campeggio libero e al bivacco.
Ecco una sintesi regione per regione:
Valle d’Aosta: Il campeggio libero è consentito sopra i 2.500 metri di altitudine, purché si mantenga una distanza di almeno 500 metri dalle strade carrozzabili e 200 metri dai corsi d’acqua e dai rifugi alpini. Il bivacco è generalmente tollerato in situazioni di necessità o emergenza.
Piemonte: Il campeggio libero è vietato, ma ci sono numerose aree attrezzate e campeggi in cui è possibile pernottare. Il bivacco è spesso tollerato in aree montane lontano da centri abitati.
Lombardia: Il campeggio libero è consentito nelle aree montane sopra i 1.000 metri di altitudine, a condizione di rispettare alcune restrizioni e di mantenere una distanza di almeno 50 metri dai corsi d’acqua. Anche qui, il bivacco è generalmente tollerato in situazioni di necessità o emergenza.
Trentino-Alto Adige: Il campeggio libero è generalmente vietato, ma è consentito per una sola notte in aree montane non protette, a una distanza di almeno 500 metri dai rifugi e dai corsi d’acqua. Il bivacco è spesso tollerato nelle aree montane lontano da centri abitati.